Attuazione misure per gli operatori delle professioni sanitarie come da Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34

Attuazione misure per gli operatori delle professioni sanitarie come da Conversione in legge del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34

In riferimento all’oggetto, la scrivente O.S. Fials, preso atto della conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (GU Serie Generale n.124 del 29-05-2023), Art. 13 “Misure per gli
operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43”: “All’articolo 3-
quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle
professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del
comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all’ articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi
di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato”
CHIEDE
a codesta Direzione di fornire i Lavoratori interessati della specifica informativa, ove venga segnalato
l’ufficio competente e il nominativo del responsabile a cui inviare le domande per le autorizzazioni come
indicato dalla normativa di riferimento sopra rappresentata.
Si richiede, inoltre, di predisporre ad horas la documentazione necessaria da compilare, inerente alla
richiesta, in modo da agevolare gli stessi dipendenti, evitando personalismi inutili che generano ulteriore
confusione tra gli stessi Lavoratori.
Sicuri di una vostra celere risposta rimaniamo disponibili per qualsiasi confronto

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